Previdenza per la vecchiaia in Svizzera

Come funziona la previdenza per la vecchiaia in Svizzera? Qui scoprirai come funziona il sistema dei tre pilastri. Inoltre troverai importanti informazioni su come procedere al momento del pensionamento, quali opzioni hai e a cosa prestare attenzione.

In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia si fonda su tre pilastri. Il primo pilastro è l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Obiettivo dell’AVS è garantire il fabbisogno vitale. Il secondo pilastro è la previdenza professionale (PP / cassa pensioni). Insieme al primo pilastro ha il compito, prescritto dalla Costituzione federale, di consentire il mantenimento del tenore di vita abituale. Entrambi i pilastri sono obbligatori (il secondo pilastro a partire da un reddito di 22'050 franchi). Il terzo pilastro, ovvero la previdenza privata, è facoltativo.

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Assicurazione vecchiaia e superstiti AVS

In Svizzera, tutte le persone in età pensionabile hanno diritto a una rendita AVS.

L’assicurazione vecchiaia e superstiti AVS è la previdenza pubblica per la vecchiaia ed è obbligatoria. Provvede ai bisogni fondamentali della popolazione e si basa sulla solidarietà. Ciò significa che chi guadagna molto paga di più, poiché i contributi sono prelevati sull’intero salario. La rendita massima ammonta tuttavia a 2370 franchi al mese (o a 3585 franchi per le coppie).

È importante annunciarsi con il dovuto anticipo per riscuotere la rendita AVS. In questo modo riceverai puntualmente il denaro che ti spetta. Per sapere come procedere,consulta le FAQ qui di seguito.

Contributi e rendite

L’AVS è finanziata attraverso i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (ciascuno nella misura del 4,35% del salario) nonché dei lavoratori che esercitano un’attività indipendente (al massimo l’8,1% del reddito da lavoro). Inoltre, la Confederazione contribuisce nella misura del 20% alle entrate dell’AVS.

Per una persona sola la rendita di vecchiaia dell’AVS ammonta al minimo a 1225 franchi e al massimo a 2450 franchi (2023). Per le coppie la rendita massima ammonta a 3675 franchi al mese (2023).

Calcolare la rendita AVS

Calcola il tuo diritto individuale alla rendita con il calcolatore dell’AVS.

Evitare le lacune contributive nell’AVS!

Percepisci una rendita completa se hai sempre pagato i contributi a partire dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni fino alla fine dell’anno civile che precede l’età pensionabile ordinaria. Per ogni anno in cui non hai versato i contributi la rendita si riduce di almeno 1/44.

Prestazioni complementari

Se la tua rendita di vecchiaia non è sufficiente a garantire uno standard di vita minimo, a determinate condizioni hai diritto a prestazioni complementari.

Troverai informazioni e link importanti qui.

2° pilastro: previdenza professionale (cassa pensioni)

La previdenza professionale è un regime pensionistico per le persone che svolgono un’attività dipendente. Ha lo scopo di permettere alle lavoratrici e ai lavoratori di mantenere il loro tenore di vita abituale anche dopo il pensionamento. Le casse pensioni forniscono le prestazioni previdenziali. Per le lavoratrici e i lavoratori la previdenza professionale è obbligatoria a partire da un reddito annuo di 22'050 franchi (stato 2023).

Contributi

Come per l’AVS, anche per la previdenza professionale i contributi vengono detratti automaticamente dal salario. Anche in questo caso, il datore di lavoro versa la metà del contributo. L’importo dei contributi varia in funzione dell’età del lavoratore:

Prestazioni

Dopo il pensionamento il capitale risparmiato è convertito in una rendita di vecchiaia annuale in base alla cosiddetta aliquota di conversione e versato a scadenza mensile alla persona assicurata.

La persona assicurata può anche farsi versare l’avere di vecchiaia dall’istituto di previdenza come capitale unico al momento del pensionamento o in determinate situazioni anche prima del pensionamento, ad esempio per l’acquisto di un’abitazione.

Prelievo anticipato della previdenza professionale

Hai la possibilità di ritirare il tuo capitale previdenziale interamente o parzialmente già prima del pensionamento. Segnatamente, nei seguenti casi:

Eccezione: ti trasferisci definitivamente in uno Stato dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). In questo caso ottieni solo la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia. Ciò significa che la cassa pensioni offre solo delle prestazioni che superano l’importo massimo.

3° pilastro: previdenza privata

La previdenza privata (3° pilastro) promuove il risparmio individuale per la previdenza per la vecchiaia. Si distingue tra il pilastro 3a e 3b.

Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa hanno la possibilità di versare un determinato contributo annuale sul conto di previdenza 3a presso una banca o un’assicurazione. L’importo può essere detratto dal reddito imponibile nella dichiarazione delle imposte. Questo tipo di previdenza è vincolata. Ciò significa che non puoi disporre liberamente e in qualsiasi momento dei tuoi risparmi.

L’importo che puoi versare è limitato. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce l’importo massimo e all’inizio dell’anno lo pubblica sul suo sito web.

La previdenza individuale non vincolata ha innanzitutto lo scopo di realizzare un patrimonio supplementare. Inoltre, il pilastro libero 3b ti offre una sicurezza finanziaria in caso di incapacità lavorativa o per i tuoi superstiti.

Puoi decidere liberamente l’entità dei contributi, ma questi ultimi non sono generalmente deducibili dal reddito imponibile. Puoi disporre liberamente del capitale di risparmio – entro i limiti delle condizioni contrattuali del tuo prodotto previdenziale.

In Svizzera, il pilastro 3b è aperto a tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa (sia dipendente che indipendente), ma anche alle persone senza attività lucrativa.

Un prelievo anticipato del pilastro 3a è possibile solo a determinate condizioni:

  • acquisto o costruzione di una proprietà abitativa
  • partenza definitiva dalla Svizzera
  • avvio di un’attività lucrativa indipendente o passaggio da un’attività lucrativa indipendente a un’altra
  • invalidità totale

Devi riscuotere il tuo capitale di previdenza al momento del pensionamento – ciò è possibile al più presto cinque anni prima dell’età ordinaria di pensionamento. Se dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento continui a esercitare un’attività lavorativa, puoi continuare a versare contributi fino a un massimo di cinque anni. Il tuo istituto di previdenza sarà lieto di informarti sulle condizioni della riscossione.

Ai contributi del pilastro 3b non si applicano norme particolari. Puoi disporre liberamente del capitale di risparmio entro i limiti delle disposizioni contrattuali del tuo prodotto di previdenza.

Domande e risposte sulla previdenza per la vecchiaia

AVS

Dal 1° gennaio 2020 il contributo salariale AVS ammonta all’8,7%. Insieme ai contributi AI e IPG, le deduzioni ammontano al 10,55%.

I contributi AVS sono versati in parti uguali dal lavoratore e dal datore di lavoro, ovvero il 4,35% AVS o il 5,275% AVS/AI/IPG ciascuno.

Previdenza professionale

Il datore di lavoro deve versare l’intero importo all’istituto previdenziale. Per questa ragione deduce la parte convenuta dei contributi dal salario del/della lavoratore/trice. I contributi dipendono dall’età del/della lavoratore/trice e dall’istituto previdenziale. Anche in questo caso, il datore di lavoro versa la metà del contributo.

Previdenza privata, pilastro 3a

L’entità massima dei versamenti annuali è limitata (di regola intorno ai 6000 franchi). L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce l’esatto importo massimo e all’inizio dell’anno lo pubblica sul suo sito web.

Pilastro 3b – previdenza individuale libera / non vincolata per tutti

Puoi decidere liberamente l’entità dei contributi, ma questi ultimi non sono generalmente deducibili dal reddito imponibile. Puoi disporre liberamente del capitale di risparmio – entro i limiti delle condizioni contrattuali del tuo prodotto previdenziale.

 

Per ottenere la rendita AVS completa, occorre versare i contributi per 44 anni (uomini) o 43 anni (donne). Occorre prestare attenzione ad eventuali lacune nel conteggio dei contributi, poiché possono tradursi in una riduzione della rendita AVS. Lacune contributive possono ad esempio insorgere se...

… hai fornito molte prestazioni lavorative di breve durata presso diversi datori di lavoro
... hai soggiornato a lungo all’estero
… percepisci delle indennità giornaliere di un’assicurazione a seguito di un infortunio o di una malattia
… non hai pagato i contributi AVS durante gli studi

Richiedere l’estratto del conto

Verifica se hai delle lacune contributive. A tale scopo puoi ordinare un estratto del conto generale per iscritto o online presso l’AVS.

Dall’estratto emerge se sono sorte lacune. In caso affermativo, puoi chiedere una rettifica presso la cassa di compensazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’estratto.

Colmare le lacune contributive

Puoi colmare le lacune contributive versando i contributi mancanti entro cinque anni. Durante questo periodo devi tuttavia essere stato assicurato in Svizzera.

Anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi viene a crearsi una lacuna. In tal caso devi poter dimostrare alla cassa di compensazione che durante tale periodo hai lavorato e che il datore di lavoro ti ha detratto i contributi AVS dal salario. Se sei in grado di dimostrarlo, ti verranno accreditati i contributi mancanti.

Per ottenere la rendita AVS devi annunciarti tre mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini) Puoi farlo presso la cassa di compensazione a cui hai versato gli ultimi contributi AVS.

Devi anche annunciarti all’AVS prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria se benefici già di una soluzione di pensionamento anticipato del tuo ramo professionale (ad es. PEAN) o di prestazioni transitorie.

A tale scopo utilizza il modulo dell’AVS «318.370 - Modulo per la richiesta di una rendita AVS»

Troverai gli interlocutori della tua cassa di compensazione qui.

Nel video «Richiesta di una rendita di vecchiaia» l’AVS spiega in modo dettagliato come procedere per inoltrare la richiesta.

Sì, puoi fare entrambe le cose. Occorre però tenere presente quanto segue:

Riscossione anticipata

Puoi riscuotere la tua rendita di vecchiaia uno o due anni prima dell’età ordinaria di pensionamento (da non confondere con il pensionamento anticipato possibile in alcuni rami professionali, vedi sotto). Tuttavia riceverai una rendita ridotta per tutta la durata del pensionamento. Inoltre, durante il periodo della riscossione anticipata non hai diritto a una rendita per figli.

Riscossione posticipata

Se vuoi lavorare oltre l’età ordinaria di pensionamento puoi posticipare la riscossione della rendita fino a un massimo di 5 anni. In compenso benefici di una rendita maggiore per l’intero periodo in cui hai diritto a una rendita. In una coppia è possibile che un coniuge anticipi la riscossione della rendita e l’altro la posticipi.

Il video dell’AVS «Riscossione flessibile della rendita di vecchiaia» illustra le conseguenze finanziarie di un anticipo o un posticipo della riscossione.

Pensionamento flessibile nell’edilizia e nel ramo pittura e gessatura

Unia si adopera affinché in alcuni rami professionali le lavoratrici e i lavoratori possano beneficiare del pensionamento flessibile a partire dai 60 anni. È il caso del pensionamento flessibile PEAN nell’edilizia e nel ramo pittura e gessatura.

Prestazioni transitorie

A partire da luglio 2021, le persone disoccupate che hanno esaurito il diritto alle prestazioni di disoccupazione dopo i 60 anni hanno diritto a prestazioni transitorie. Queste prestazioni sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria durante il periodo transitorio fino al pensionamento. Clicca qui per saperne di più.

In Svizzera, le donne percepiscono una rendita di vecchiaia a partire da 64 anni e gli uomini a partire dal 65 anni. A questa rendita vanno ad aggiungersi le prestazioni della previdenza professionale ed eventualmente quelle della previdenza privata. L’AVS, la previdenza professionale e quella privata formano i tre pilastri della previdenza per la vecchiaia in Svizzera.

L’entità della tua rendita AVS dipende dai seguenti tre fattori:

  • gli anni di contribuzione computabili,
  • il reddito conseguito ed
  • eventuali accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Per le coppie, i redditi percepiti dai due coniugi vengono sommati e accreditati a ciascuno in parti uguali. Questa divisione del reddito si applica:

  • quando entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita AVS o AI;
  • quando un/a vedovo/a ha diritto a una rendita di vecchiaia;
  • quando il matrimonio è sciolto in seguito a divorzio.

La somma delle due rendite individuali di una coppia sposata deve ammontare al massimo al 150% della rendita massima (attualmente 3‘675 franchi). Se questo limite viene superato, entrambe le rendite vengono ridotte di conseguenza.

Calcolare la rendita online

La Cassa di compensazione svizzera mette a disposizione delle persone interessate lo strumento online per il calcolo della rendita ESCAL. Con ESCAL puoi stimare la tua rendita di vecchiaia. Attenzione: la stima della rendita futura è solo indicativa e non ha carattere vincolante.

L’importo della rendita AVS si situa – a seconda della situazione personale – nelle seguenti fasce:

Importo mensile delle prestazioni (importi per il 2023)

Rendite  
Rendite complete dell’AVS
(in caso di durata di contribuzione completa)
Minimo
(in franchi)
Massimo
(in franchi)
Rendita di vecchiaia12252450
Rendita per figli (40% della rendita di vecchiaia)490   980
Rendita vedovile (80% della rendita di vecchiaia)980   1960
Rendita per orfani (40% della rendita di vecchiaia)490   980

Secondo e terzo pilastro

In aggiunta alla rendita AVS percepisci i contributi del secondo pilastro della previdenza professionale, Se hai anche versato dei contributi alla previdenza facoltativa del terzo pilastro, puoi riscuotere anche queste prestazioni.

Se la tua rendita (AVS, previdenza professionale ed eventualmente previdenza privata) non copre il fabbisogno vitale minimo, hai diritto alle prestazioni complementari (PC). Insieme all’AVS e all’AI, costituiscono il fondamento della sicurezza sociale in Svizzera.

Il calcolatore dell’AVS ti rivela se hai diritto alle prestazioni complementari. Troverai ulteriori informazioni nei promemoria dell’AVS o contattando l’ufficio cantonale per le prestazioni complementari del tuo cantone.

Se hai diritto a una rendita di vecchiaia, hai diritto a una rendita per figli

  • fino all’età di 18 anni compiuti
  • fino alla conclusione della loro formazione, al massimo però fino ai 25 anni compiuti.

Per i figli in affidamento si applicano disposizioni particolari.

Se percepisci la rendita anticipatamente, non hai diritto alla rendita per figli durante questo periodo.

Per calcolare la rendita AVS o AI di una persona divorziata, i redditi percepiti dai coniugi durante il matrimonio vengono suddivisi e accreditati a ciascuno in parti uguali. Questa procedura è chiamata splitting.

Lo splitting si effettua se

  • il matrimonio è durato almeno un anno civile,
  • entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI,
  • il matrimonio viene sciolto (a seguito di divorzio o se viene dichiarato nullo),
  • un coniuge muore e l’altro beneficia di una rendita AVS o AI.

Come procedere

Chiedi di effettuare la suddivisione dei redditi dopo il divorzio - possibilmente immediatamente dopo - presso la tua cassa di compensazione. Puoi compilare il modulo «318.269 - Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)» online sul sito dell’AVS o scaricarlo. Sul sito troverai anche maggiori informazioni sul tema.

Se non chiedi la ripartizione dei redditi, le casse di compensazione procederanno automaticamente allo splitting al momento del calcolo della tua rendita.

Se cambi posto di lavoro, di regola cambia anche la cassa pensioni (2° pilastro, previdenza professionale) del tuo datore di lavoro.

In tal caso, i tuoi averi vengono trasferiti nella nuova cassa pensioni. Se sei disoccupato/a o non cominci subito un nuovo lavoro, devi depositare i tuoi averi su un conto di libero passaggio. Non appena assumi un nuovo impiego, il denaro verrà trasferito alla cassa pensioni del tuo nuovo datore di lavoro.

Se hai lavorato in Svizzera e nel frattempo hai lasciato il nostro paese, puoi percepire una rendita mensile a condizione che sia stata conclusa una convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il tuo paese d’origine.

La Svizzera ha concluso degli accordi di sicurezza sociale con numerosi paesi che permettono di esportare le rendite.

Troverai maggiori informazioni presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Se sei cittadino/a di un paese con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, puoi ritirare il capitale risparmiato sotto forma di versamento unico quando desideri lasciare la Svizzera o l’hai già lasciata. Puoi riscuotere la rendita sotto forma di versamento mensile per tutta la vita unicamente se mantieni il tuo domicilio in Svizzera.

Sì, in caso di pensionamento o pensionamento anticipato è tuttora consentita la liquidazione in contanti del capitale della cassa pensioni, a condizione che sia prevista dal regolamento della tua cassa pensioni. Se lasci la Svizzera, puoi ritirare il capitale della cassa pensioni in contanti.

Prima del pensionamento i cittadini e le cittadine dell’UE che lasciano la Svizzera possono unicamente ritirare la parte sovraobbligatoria degli averi della cassa pensioni. A seconda del regolamento della cassa pensioni, un versamento in contanti della parte obbligatoria dell’avere di previdenza è possibile al più presto cinque anni prima dell’età di pensionamento e solo se si può dimostrare che la persona non è obbligatoriamente assicurata per le prestazioni di vecchiaia nel paese dell’UE.

Qui troverai maggiori informazioni e opuscoli in diverse lingue.

Il diritto a una rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.